Ricorso del Presidente del Consiglio dei  ministri  pro  tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso  i
cui Uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 
    Nei confronti della Regione Basilicata, in persona del Presidente
della  Giunta  regionale  pro  tempore,  per  la   dichiarazione   di
illegittimita' costituzionale della legge regionale 4 marzo 2016,  n.
5, «Collegato alla legge di stabilita'  regionale  2016»,  pubblicata
nel B.U.R. Basilicata n. 9, quanto agli articoli 42, 44 e  63,  comma
1, per contrasto con  gli  articoli  3  e  117,  comma  terzo,  della
Costituzione ai sensi dell'art. 127 della Costituzione. 
    La predetta legge della Regione Basilicata  viene  impugnata  con
riferimento  alle  richiamate  disposizioni,  giusta   delibera   del
Consiglio dei Ministri in data 29 aprile 2016, per i seguenti motivi. 
 
                               Motivi 
 
1) Articoli 42 e 44 - violazione dell'art.  3  della  Costituzione  e
dell'art. 117, comma 3, per violazione della  competenza  legislativa
dello Stato in materia di «governo del territorio». 
    1.1 - L'art.  42  della  legge  regionale  in  oggetto  reca  una
disposizione interpretativa  dell'art.  3  della  legge  regionale  7
agosto 2009. n. 25 e s.m.i. Tale disposizione recita testualmente: 
        «1. L'art. 3, comma 1 della legge regionale 7 agosto 2009, n.
25, come modificato dall'art. 4  della  legge  regionale  3  dicembre
2012, n. 25, nella parte  in  cui  prevede  che:  "A  tal  fine  sono
consentiti interventi straordinari di demolizione e ricostruzione  di
edifici  esistenti,  autorizzati  o  condonati,  con  aumento   della
superficie complessiva entro il limite max del 30%", va  interpretato
con continuita' temporale nel senso che: "tra gli  edifici  esistenti
sono  ricompresi  anche  gli  edifici   residenziali   in   fase   di
realizzazione in forza di titolo abilitativo in corso di validita'». 
    Com'e' noto, con riguardo alle  disposizione  di  interpretazione
autentica codesta Corte costituzionale ha ripetutamente affermato che
la norma che deriva dalla legge di interpretazione autentica non puo'
dirsi costituzionalmente illegittima qualora si limiti  ad  assegnare
alla disposizione interpretata un significato gia' in essa contenuto,
riconoscibile come una delle possibili letture del  testo  originario
(ex plurimis: sentenze n. 271 e n. 257 del 2011, n. 209 del 2010 e n.
24 del 2009). In tal caso, infatti, la  legge  interpretativa  ha  lo
scopo di  chiarire  «situazioni  di  oggettiva  incertezza  del  dato
normativo», in ragione di «un dibattito giurisprudenziale  irrisolto»
(sentenza n. 311 del 2009), o di «ristabilire un'interpretazione piu'
aderente alla originaria volonta' del legislatore»  (ancora  sentenza
n.  311  del  2009),  a  tutela  della   certezza   del   diritto   e
dell'eguaglianza dei  cittadini,  cioe'  di  principi  di  preminente
interesse costituzionale. 
    Sempre  a  mente  della  giurisprudenza  costituzionale,  insegna
codesta Corte che il divieto di retroattivita' della legge,  previsto
dall'art.  11  delle  disposizioni  sulla  legge  in  generale,   pur
costituendo valore fondamentale di  civilta'  giuridica,  non  riceve
nell'ordinamento la tutela privilegiata  di  cui  all'art.  25  Cost.
(sentenze n. 78 e n. 15 del 2012, n. 236  del  2011,  e  n.  393  del
2006), e che «il legislatore - nel rispetto di tale previsione - puo'
emanare  norme  retroattive,  anche  di  interpretazione   autentica,
purche'   la   retroattivita'    trovi    adeguata    giustificazione
nell'esigenza  di  tutelare  principi,  diritti  e  beni  di  rilievo
costituzionale, che costituiscono altrettanti "motivi  imperativi  di
interesse generale"», ai sensi della Convenzione europea dei  diritti
dell'uomo   e   delle   liberta'    fondamentali    (CEDU),    (Corte
costituzionale, sentenza n. 103/2013). 
    Codesta Corte  ha,  inoltre,  individuato  una  serie  di  limiti
generali  all'efficacia  retroattiva  delle  leggi,  attinenti   alla
salvaguardia,  oltre  che  dei  principi  costituzionali,  di   altri
fondamentali  valori  di  civilta'  giuridica,  posti  a  tutela  dei
destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno
ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza,  che
si riflette nel divieto di introdurre  ingiustificate  disparita'  di
trattamento, la  tutela  dell'affidamento  legittimamente  sorto  nei
soggetti quale  principio  connaturato  allo  Stato  di  diritto,  la
coerenza e la certezza  dell'ordinamento  giuridico  ed  il  rispetto
delle funzioni costituzionalmente  riservate  al  potere  giudiziario
(sentenza n. 209 del 2010, citata,  punto  5.1,  del  Considerato  in
diritto). 
    Cio' rammentato, la predetta norma di «interpretazione autentica»
della legge regionale in questione  travalica  i  limiti  individuati
dalla giurisprudenza ora  richiamata,  violando  l'articolo  3  della
Costituzione. 
    L'art. 3, comma 1 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25, che
l'art. 42 in  esame  e'  volto  ad  interpretare  in  via  autentica,
prevede, infatti, che «1. La Regione Basilicata, per le finalita'  di
cui all'art. 1, in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti
e  all'art.  44  della  legge  regionale  n.  23/1999,  promuove   il
rinnovamento e la  sostituzione  del  patrimonio  edilizio  esistente
realizzato dopo  il  1942  che  non  abbia  un  adeguato  livello  di
protezione sismica rispetto alle norme tecniche  vigenti  o  che  non
abbia adeguati livelli di prestazione energetica.  A  tal  fine  sono
consentiti interventi straordinari di demolizione e ricostruzione  di
edifici  esistenti,  autorizzati  o  condonati,  con  aumento   della
superficie complessiva esistente entro il limite max del 30%.». 
    Il dettato normativo dell'art. 42 nel disporre in via retroattiva
che «tra gli edifici esistenti  sono  ricompresi  anche  gli  edifici
residenziali in fase di realizzazione in forza di titolo  abilitativo
in  corso  di  validita'»,   seppure   formulato   quale   norma   di
interpretazione autentica, non  interviene,  tuttavia,  ad  assegnare
alla  disposizione  interpretata  un  significato  gia'   in   questa
contenuto, «riconoscibile come una delle possibili letture del  testo
originario», al fine di chiarire «situazioni di oggettiva  incertezza
del dato normativo» in ragione  di  «un  dibattito  giurisprudenziale
irrisolto» o di «ristabilire un'interpretazione  piu'  aderente  alla
originaria volonta' del legislatore»  a  tutela  della  certezza  del
diritto e degli altri principi costituzionali richiamati. 
    Cio' perche' la  disposizione  interpretativa,  lungi  dall'esser
tale, amplia  all'evidenza  l'estensione  della  portata  derogatoria
dell'art. 3, comma 1 della legge regionale n. 25/2009  ad  interventi
su edifici (residenziali in fase di realizzazione) che di tale deroga
non avrebbero in alcun modo potuto beneficiare a mente della predetta
disciplina  regionale  del  2009  senza  l'intervento   asseritamente
interpretativo in esame. 
    La retroattivita' della disposizione de qua non  trova,  inoltre,
alcuna giustificazione nella tutela di «principi, diritti e  beni  di
rilievo  costituzionale,  che   costituiscono   altrettanti   "motivi
imperativi di interesse generale", ai sensi della Convenzione europea
dei diritti dell'uomo e delle liberta'  fondamentali  (CEDU)».  (cfr.
Corte costituzionale, sentenza n. 103/2013), ma anzi lede i  principi
prima   richiamati   ed   in   particolare   quello    di    certezza
dell'ordinamento   giuridico   e   dell'affidamento   dei    soggetti
destinatari. 
    1.2  -  Analoghe  considerazioni,   attesa   anche   la   stretta
connessione con quanto disposto dall'art. 42, vanno  estese  all'art.
44 della legge regionale  in  esame,  che  cosi'  dispone:  «Art.  44
(Interpretazione autentica dell'art. 8 della legge regionale 7 agosto
2009, n. 25 e s.m.i.). 
    1. Le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'art. 8 della  legge
regionale 7 agosto 2009, n. 25 e s.m.i. inerenti i casi di interventi
edilizi che  diano  origine  ad  una  ristrutturazione  edilizia,  si
applicano anche agli edifici in fase di  realizzazione  in  forza  di
titolo abilitativo in corso di validita', compreso quelli  aventi  ad
oggetto  nuove  costruzioni,  cosi  come  definito  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 380/2001. 
    2. Le disposizioni di cui al comma 1-ter dell'art. 8 della  legge
regionale 7 agosto 2009, n. 25 e s.m.i. si applicano a tutti  i  casi
individuati dal comma 1-bis  dell'art.  8  della  legge  regionale  7
agosto 2009, n.  25  e  s.m.i.  cosi'  come  interpretato  dal  comma
precedente. 
    3. Le modifiche introdotte con  la  legge  regionale  27  gennaio
2015, n. 4, in quanto esplicitazione  dell'interpretazione  normativa
del combinato disposto di quanto stabilito nel decreto del Presidente
della Repubblica n. 380/2001 e ss.mm.ii. e nella legge  regionale  n.
25/2009, vanno intese con efficacia ab origine dall'entrata in vigore
della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 e s.m.i.». 
    In sintesi il legislatore regionale all'art. 44: 
        con il comma 1, che richiama il comma 1-bis dell'art. 8 della
legge regionale n. 25/2009, introdotto dall'art. 14,  comma  1  della
legge regionale n. 4/2015 (il quale prevede che «1-bis. Nei  casi  di
interventi  edilizi  che  diano  origine  ad   una   ristrutturazione
edilizia, con conseguenziale aumento delle  superfici  effettuati  in
applicazione  del  precedente  art.  3,  gli  stessi  possono  essere
assentiti con permesso di costruire o anche con  denuncia  di  inizio
attivita', in base all'art. 22, comma 3, lettera a), del decreto  del
Presidente della Repubblica n. 380/2001») estende retroattivamente la
possibilita' di assentire interventi in deroga anche  su  edifici  in
fase di realizzazione, comprese le nuove costruzioni; con il comma  2
dispone   retroattivamente   l'estensione    ai    procedimenti    di
ristrutturazione edilizia avviati con presentazione  di  permesso  di
costruire  (art.  10  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
380/2001), o DIA (art. 22 decreto del Presidente della Repubblica  n.
380/2001) della disposizione che prevede che il deposito dei  calcoli
strutturali, presso i competenti uffici regionali (art. 2,  comma  1,
legge regionale n. 38/97), possa essere effettuato  30  giorni  prima
dell'effettivo inizio dei lavori  e,  comunque,  dopo  aver  ricevuto
l'assenso  urbanistico  dell'ufficio  competente,  con  provvedimento
esplicito o tramite l'istituto del silenzio-assenso; 
        con il terzo comma  estende  invece,  in  via  generalizzata,
l'efficacia di «interpretazione autentica» a tutte le modifiche della
legge regionale n. 25/2009 ad opera  della  legge  n.  4/2015  (1)  ,
riguardanti in particolare l'ampliamento degli  edifici  residenziali
condominiali (art. 9), l'ampliamento  degli  edifici  residenziali  a
tipologia monofamiliare,  bifamiliare  e  plurifamiliare  (art.  10),
l'ampliamento degli interventi  su  aree  pertinenziali  destinate  a
standards (art. 11), l'ampliamento degli interventi di demolizione  e
ricostruzione (art. 12), l'ampliamento della disciplina sul mutamento
delle destinazioni d'uso (art. 13). 
    Ebbene, anche  in  questo  caso  le  predette  disposizioni  sono
illegittime per violazione  dell'art.  3  della  Costituzione  per  i
motivi prima esposti, atteso che esse non hanno natura  di  norme  di
interpretazione autentica, ed anzi estendono la  portata  applicativa
delle norme originarie  ed  operano  retroattivamente  senza  che  ne
ricorrano i presupposti. 
    Oltre alle disposizioni collegate alla gia' analizzata disciplina
dell'art. 42 (commi 1 e 2), che sono inscindibilmente collegate  alla
sorte  di  tale  articolo,  si  tratta,  infatti,   di   disposizioni
all'evidenza tese a conferire in via generale a  tutte  le  rilevanti
innovazioni introdotte ad  opera  della  legge  regionale  n.  4/2015
efficacia  retroattiva,  con  l'effetto  di   legittimare   ex   post
interventi cui la legge  regionale  n.  25/2009,  nella  sua  stesura
originaria, non avrebbe potuto essere applicata (comma 3). 
    Cio' perche' il dettato normativo dell'art. 44, comma  3,  com'e'
reso evidente dal fatto che la natura interpretativa e' stabilita dal
legislatore solo con il medesimo art. 44, non interviene, invero,  ad
assegnare alle disposizioni richiamate un significato gia' in  queste
contenuto, «riconoscibile come una delle possibili letture del  testo
originario», al fine di chiarire «situazioni di oggettiva  incertezza
del dato normativo» in ragione  di  «un  dibattito  giurisprudenziale
irrisolto» o di «ristabilire un'interpretazione  piu'  aderente  alla
originaria volonta' del legislatore»  a  tutela  della  certezza  del
diritto  e  degli  altri  principi  costituzionali   richiamati,   ma
all'evidenza   attribuisce   efficacia   retroattiva   alle   diverse
disposizioni della legge regionale n. 4/2015, che  palesemente,  come
emerge gia' da un mero raffronto con le disposizioni incise in  calce
riportato, sono in realta' finalizzate a modificare nella sua portata
attuativa  la  legge  regionale  n.  25/2009  prevedendo  una   nuova
disciplina per l'ampliamento di edifici residenziali condominiali, di
edifici  residenziali  a  tipologia  monofamiliare,   bifamiliare   e
plurifamiliare, per gli interventi su aree pertinenziali destinate  a
standards e di demolizione e ricostruzione, e per il mutamento  delle
destinazioni d'uso. 
    E cio' anche perche' la retroattivita' della disposizione de  qua
non trova, inoltre, alcuna giustificazione nella tutela di «principi,
diritti  e  beni  di  rilievo   costituzionale,   che   costituiscono
altrettanti "motivi imperativi di interesse generale", ai sensi della
Convenzione  europea  dei  diritti   dell'uomo   e   delle   liberta'
fondamentali  (CEDU)».  (cfr.  Corte  costituzionale,   sentenza   n.
103/2013), ma anzi lede i principi prima richiamati ed in particolare
quello di certezza dell'ordinamento giuridico e dell'affidamento  dei
soggetti destinatari. 
    1.3. Gli articoli 42 e 43 risultano, inoltre, adottati  anche  in
violazione della disciplina di «governo del territorio» di competenza
dello Stato. 
    Segnatamente sussiste il contrasto con gli articoli 36 e 37 comma
4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001,  il  quale
richiede, ai fini del rilascio del titolo abilitativo  in  sanatoria,
la cd. «doppia conformita'», intesa come conformita'  dell'intervento
sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione
della domanda, poiche' la portata derogatoria della  legge  regionale
n. 25 del 2009 e successive modifiche, diviene ora applicabile  anche
ad interventi che, invece, eseguiti medio tempore,  avrebbero  dovuto
essere realizzati in conformita' agli strumenti urbanistici. 
    Com'e' noto,  invero,  l'atto  di  sanatoria  di  titoli  edilizi
abilitativi puo' essere assentito solo per vizi formali.  La  «doppia
conformita'» e' riconosciuta in via giurisprudenziale quale principio
fondamentale vincolante per la  legislazione  regionale  (cfr.  Corte
costituzionale n. 101/2013; Cons.  Stato,  IV,  n.  32/2013,  ove  si
precisa, tra l'altro che la disciplina  urbanistica  non  ha  effetto
retroattivo; Cons. Stato, V, n. 3220/2013;  Tribunale  amministrativo
regionale Umbria n. 590/2014), ed e' prevista sia per gli  interventi
realizzati in assenza di permesso di costruire, o in  difformita'  da
esso, ovvero in assenza di DIA alternativa o in difformita'  da  essa
(art. 36 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  380/2001),
sia per quelli eseguiti in assenza della o in difformita' dalla  SCIA
(art. 37, comma 4 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
380/2001). 
    Tuttavia, la disciplina regionale prevista dagli articoli 42 e 44
non rispetta la ridetta normativa statale come emerge chiaramente,  a
titolo meramente esemplificativo, dal comma 3 dell'art.  44,  laddove
prevede l'efficacia  di  «interpretazione  autentica»  dell'art.  10,
comma 1, della legge regionale  n.  4/2015,  il  quale,  al  fine  di
consentire i previsti interventi di ampliamento,  nel  sostituire  il
comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 7 agosto 2009,  n.  25,  ha
previsto il riferimento agli edifici residenziali esistenti  «oggetto
di procedimento amministrativo ai sensi degli articoli 36  e  37  del
decreto del Presidente della Repubblica n.  380/2001»,  ossia  quelli
per i quali,  all'epoca  dell'emanazione  della  legge  regionale  n.
4/2015  il  procedimento  amministrativo  di  cui,  in   particolare,
all'art. 36 del  Trattato  sull'Unione  europea  non  si  era  ancora
perfezionato con il rilascio  del  titolo  abilitativo  in  sanatoria
(sulla cui domanda di rilascio, e' appena il caso  di  ricordare,  ai
sensi del comma 3, del medesimo art. 36 del testo unico il  dirigente
o il responsabile del competente ufficio comunale  si  pronuncia  con
adeguata motivazione,  entro  sessanta  giorni  decorsi  i  quali  la
richiesta si intende rifiutata). 
    In generale, alla luce delle nuove disposizioni interpretative di
cui alla legge in esame questa tipologia di interventi previsti dagli
articoli 42  e  44  viene  legittimata  mediante  l'estensione  della
portata  derogatoria  delle  previsioni  della  legge  regionale   n.
25/2009, con la possibilita' di  legittimo  rilascio  dei  prescritti
titoli abilitativi, nonostante la disciplina statale  degli  articoli
36 e 37 ora richiamata. 
    E  nonostante  anche  il  disposto  dell'art.   5   ("Costruzioni
private")   del   decreto-legge   n.   70/2011,    convertito,    con
modificazioni, dalla legge n. 106/2011 (il quale ai commi da 9  a  14
reca  la  disciplina  di  principio  per  la  razionalizzazione   del
patrimonio edilizio esistente e  per  la  promozione  e  agevolazione
della riqualificazione di  aree  urbane  degradate  con  presenza  di
funzioni  eterogenee  e  tessuti  edilizi  disorganici  o  incompiuti
nonche' di edifici a destinazione non residenziale dimessi o  in  via
di dismissione ovvero da rilocalizzare), al comma 10 preveda che "10.
Gli interventi di cui al comma 9 non  possono  riferirsi  ad  edifici
abusivi o siti nei centri  storici  o  in  aree  ad  inedificabilita'
assoluta,  con  esclusione  degli  edifici  per  i  quali  sia  stato
rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.". 
    Gli articoli 42 e 44, dunque, oltre  a  violare  l'art.  3  della
Costituzione laddove  introducono  norme  interpretative  autentiche,
travalicano anche  i  limiti  della  potesta'  legislativa  regionale
invadendo l'ambito assegnato  dalla  Costituzione  alla  legge  dello
Stato in materia di "governo del territorio", di  cui  all'art.  117,
terzo comma. 
2) Art. 63, comma 1 - violazione dei principi di coordinamento  della
finanza  pubblica,  riservati  alla  competenza  statale   ai   sensi
dell'art. 117, comma 3, della Costituzione. 
    L'art.  63,  comma  1  della  legge  regionale  in  esame   detta
disposizioni in materia di limiti di spesa  per  il  personale  delle
Aziende sanitarie. 
    In particolare, il comma 1 dell'art. 63 prevede che «Il  comma  4
dell'art. 20  della  legge  regionale  8  agosto  2012,  n.  16  come
modificato dall'art. 1 della legge regionale 13 agosto 2015, n. 36 e'
cosi' sostituito: "4. In ogni caso la spesa complessiva del personale
per le Aziende Sanitarie provinciali di Potenza e Matera nonche'  per
l'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza,  al  netto  dei
rinnovi contrattuali intervenuti successivamente all'anno  2004,  non
puo' essere superiore  a  quella  dell'anno  precedente,  cosi'  come
risultante da idonea  attestazione  aziendale.  In  attuazione  delle
disposizioni di cui all'art. 1, comma 584, della  legge  23  dicembre
2014, n. 190, la Giunta regionale adotta un programma pluriennale  di
graduale riduzione della spesa del personale delle  Aziende  ed  Enti
del servizio sanitario regionale, al fine di  garantire  l'obiettivo,
previsto per l'anno 2020, di una spesa complessiva del personale pari
a quella sostenuta nell'anno 2004 ridotta dell'1,4%  al  netto  della
spesa per il personale  del  sistema  dell'emergenza  urgenza  118  e
dell'IRCCS CROB di Rionero in Vulture  non  ancora  strutturata  alla
data del 31 dicembre 2004, individuando il limite  di  spesa  annuale
per ciascuna Azienda.». 
    Al riguardo, l'art. 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n.
191 (legge finanziaria 2010),  prevede  che  «Fermo  restando  quanto
previsto dall'art. 1, comma 565, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296, e successive modificazioni, per il triennio 2007-2009, gli  enti
del Servizio sanitario nazionale concorrono alla realizzazione  degli
obiettivi  di  finanza  pubblica  adottando,   anche   nel   triennio
2010-2012, misure necessarie a garantire che le spese del  personale,
al lordo degli  oneri  riflessi  a  carico  delle  amministrazioni  e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non  superino  per
ciascuno degli anni 2010, 2011 e  2012  il  corrispondente  ammontare
dell'anno  2004  diminuito  dell'1,4  per  cento.  A  tale  fine   si
considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro  a
tempo determinato,  con  contratto  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa, o che presta servizio con altre forme  di  rapporto  di
lavoro flessibile o con convenzioni. Ai fini dell'applicazione  delle
disposizioni di cui al presente comma, le spese per il personale sono
considerate al netto: a) per l'anno 2004, delle spese  per  arretrati
relativi ad anni precedenti  per  rinnovo  dei  contratti  collettivi
nazionali di lavoro; b) per ciascuno degli anni 2010,  2011  e  2012,
delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi  nazionali
di lavoro intervenuti successivamente all'anno  2004.  Sono  comunque
fatte salve, e devono essere escluse sia  per  l'anno  2004  sia  per
ciascuno degli  anni  2010,  2011  e  2012,  le  spese  di  personale
totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, nonche' le
spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti  di
collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti
di  ricerca  finanziati  ai  sensi  dell'art.  12-bis   del   decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni". 
    Il successivo comma 72 stabilisce anche che gli enti  destinatari
delle disposizioni di cui al comma 71,  nell'ambito  degli  indirizzi
fissati dalle  regioni,  anche  in  connessione  con  i  processi  di
riorganizzazione,  ivi  compresi  quelli  di   razionalizzazione   ed
efficientamento della rete ospedaliera, per  il  conseguimento  degli
obiettivi di contenimento della spesa  previsti  dal  medesimo  comma
predispongono un programma annuale di revisione delle consistenze  di
personale dipendente a tempo indeterminato, determinato,  che  presta
servizio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa  o
con altre forme di lavoro flessibile o con  convenzioni,  finalizzato
alla  riduzione  della  spesa  complessiva  per  il  personale,   con
conseguente   ridimensionamento   dei    pertinenti    fondi    della
contrattazione integrativa. 
    Le predette disposizioni, benche' riferite al triennio 2010-2012,
sono state successivamente estese agli anni  dal  2013  al  2020,  ai
sensi dell'art. 17 comma 3 del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
cosi' come modificato dall'art. 1, comma 584 della legge 23  dicembre
2014, n. 190. 
    Premesso quanto sopra, l'art. 63, comma 1, della legge  regionale
in esame,  escludendo  dal  computo  della  spesa  cui  applicare  il
predetto  obiettivo   di   risparmio   il   personale   del   sistema
dell'emergenza urgenza, nonche' quello dell'IRCCS CROB di Rionero  in
Vulture, contrasta con la citata  normativa  statale,  in  base  alla
quale il limite di spesa riferito al  2004  meno  1,4  per  cento  si
applica anche a tale personale. 
    Tale  previsione  compromette  quindi  il  rispetto,  a   livello
regionale, degli obiettivi di contenimento della spesa  di  personale
di cui all'art. 2, commi 71 e 72, della legge n. 191/2009 e dall'art.
17, comma 3, della legge 6 luglio 2011, n. 98, le cui disposizioni si
configurano quali principi di coordinamento della  finanza  pubblica,
ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione. 
    Sussiste, pertanto, la violazione dell'art. 117, comma 3,  Cost.,
per  effetto  del  contrasto  della  disciplina  regionale   con   la
disciplina statale interposta. 

(1) Art. 9 "Modifica all'art. 2 della L.R. 7 agosto  2009,  n.  25  -
    Interventi di ampliamento del patrimonio edilizio.  1.  Il  comma
    3-bis dell'art. 2 della L.R.  7  agosto  2009,  n.  25  e'  cosi'
    modificato: "3-bis. Nel caso di edifici residenziali condominiali
    con superficie complessiva  superiore  a  mq  400  e'  consentito
    l'ampliamento fino a mq 160 per  l'intero  edificio,  nel  limite
    massimo di mq 40 per  unita'  immobiliare;  l'ampliamento  potra'
    essere eseguito sulla base di un progetto unitario,  in  modo  da
    garantire la coerenza architettonica, formale,  di  finiture  del
    complesso  edilizio,  fermo  restando  che  l'intervento   potra'
    prevedere aumento della superficie  di  impronta  del  fabbricato
    fino ad un massimo del 15% della stessa, purche' l'incremento sia
    realizzato all'interno del lotto di pertinenza e non prospetti su
    spazi pubblici e.  in  ogni  caso,  nel  rispetto  della  vigente
    normativa e degli strumenti urbanistici vigenti". 2. Il  comma  7
    dello   stesso   articolo   e'   cosi'   modificato:   "7...    "
    (sottolineatura  aggiunta).  Il  testo   precedente   era   cosi'
    formulato: "3-bis. Nel caso di edifici residenziali  condominiali
    con superficie complessiva  superiore  a  mq  400  e'  consentito
    l'ampliamento fino a mq 160 per l'intero edificio;  l'ampliamento
    potra' essere eseguito sulla base di  un  progetto  unitario,  in
    modo  da  garantire  la  coerenza  architettonica,  formale,   di
    finiture del complesso edilizio, fermo restando che  l'intervento
    non potra' prevedere aumento della  superficie  di  impronta  del
    fabbricato.". "7. ....". Art. 10 "Modifiche all'art. 2, commi 1 e
    3-quinquies, e all'art. 9, comma 2, della L.R. 7 agosto 2009,  n.
    25  "Misure   urgenti   e   straordinarie   volte   al   rilancio
    dell'economia e alla  riqualificazione  del  patrimonio  edilizio
    esistente". 1. L'art. 2, comma I della L.R. 7 agosto 2009, n.  25
    e' cosi' sostituito: "1. Per le finalita' di cui all'art.  l,  in
    deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti e all'art.  44
    della  L.R.  n.  23/1999,  gli  edifici  residenziali   esistenti
    autorizzati o autorizzati anche in forza di titolo abilitativo in
    corso di validita' o condonati  ovvero  oggetto  di  procedimento
    amministrativo ai sensi degli artt.  36  e  37  del  decreto  del
    Presidente della Repubblica n. 380/2001 e ss.mm.ii., a  tipologia
    monofamiliare isolata di superficie complessiva (SC)  fino  a  mq
    300,   a   tipologia   bifamiliare   isolata   ed   a   tipologia
    plurifamiliare di  superficie  complessiva  di  mq  400,  possono
    essere ampliati entro il limite  massimo  del  20%  ed  entro  il
    limite massimo di mq 40 di superficie per unita' abitativa.".  2.
    All'art. 2, comma 3-quinquies della L.R. 7  agosto  2009,  n.  25
    dopo le parole "di ingombro a  terra"  si  aggiunge  la  seguente
    frase: "Per le stesse unita' immobiliari e' consentito un aumento
    di superficie coperta pari al 15% della  superficie  utile.".  3.
    L'art. 9, comma 2 della L.R.  7  agosto  2009,  n.  25  e'  cosi'
    sostituito:  "2.  I  Comuni   possono   stabilire   con   proprie
    deliberazioni  la  riduzione  dell'importo  del   contributo   di
    costruzione   al   fine   di   incentivare    gli    interventi."
    (sottolineatura  aggiunta).  Il  testo   precedente   era   cosi'
    formulato: "1. Per le finalita' di cui all'art. 1, in deroga agli
    strumenti urbanistici comunali vigenti e all'art. 44  della  L.R.
    n. 23/1999, gli  edifici  residenziali  esistenti  autorizzati  o
    autorizzati anche in forza di  titolo  abilitativo  in  corso  di
    validita' o  condonati,  a  tipologia  monofamiliare  isolata  di
    superficie  complessiva  (Sc)  fino  a  mq   200,   a   tipologia
    bifamiliare isolata ed a tipologia plurifamiliare  di  superficie
    complessiva fino a mq  400,  possono  essere  ampliati  entro  il
    limite mar del 20%.". "2. I Comuni possono stabilire con  proprie
    deliberazioni l'importo del contributo di costruzione.". Art.  11
    "Modifica alla L.R. 7  agosto  2009,  n.  25  "Misure  urgenti  e
    straordinarie   volte   al   rilancio   dell'economia   e    alla
    riqualificazione del patrimonio edilizio esistente". 1.  All'art.
    2, comma 3-quater, della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 viene aggiunta
    la seguente frase: "Detti ampliamenti possono  essere  realizzati
    anche sulle aree pertinenziali destinate a  standards,  entro  il
    limite massimo del 50% delle medesime. In  tal  caso  dette  aree
    potranno essere compensate  mediante  monetizzazione  cosi'  come
    previsto dal comma  successivo.  Tali  somme  hanno  destinazione
    vincolata per le amministrazioni essendo finalizzate al  recupero
    degli standards sottratti." (sottolineatura  aggiunta).  Art.  12
    "Modifica all'art. 3 della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 - Interventi
    di rinnovamento del patrimonio edilizio esistente. 1. Il comma  5
    dell'art. 3 della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 e' cosi'  modificato:
    "5.  Negli  interventi  di  demolizione   e   ricostruzione   con
    incremento della superficie complessiva  non  sono  derogabili  i
    limiti di distanze previsti dagli strumenti urbanistici  vigenti;
    e' possibile, invece,  superare  di  m.  3,10  l'altezza  massima
    consentita  dagli  strumenti  urbanistici  vigenti,  nonche'   la
    modifica delle sagome e delle tipologie, nonche' la loro  diversa
    distribuzione nell'ambito del lotto di pertinenza;  l'inizio  dei
    lavori  di  ricostruzione  e'  subordinato   alla   dimostrazione
    dell'avvenuta demolizione dell'edificio esistente.". 2.  Dopo  il
    comma 5-quinquies dell'art. 3 della L.R. 7  agosto  2009,  n.  25
    sono aggiunti i seguenti commi 5-sexies e  5-septies:  "5-sexies.
    Ai fini della presente legge, per lotto di pertinenza di  cui  al
    precedente comma 5, si intende la porzione di  terreno  destinata
    all'edificazione,  come  identificata  nel   titolo   abilitativo
    rilasciato,  anche  in  sanatoria.  5-septies.  Sono   consentiti
    interventi di delocalizzazione di volumetrie esistenti in  ambito
    urbano verso zone che siano  compatibili  e/o  complementari  con
    quelle  di  partenza."  (sottolineatura   aggiunta).   Il   testo
    precedente  era  cosi'  formulato:  "5.   Negli   interventi   di
    demolizione  e  ricostruzione  con  incremento  della  superficie
    complessiva non sono derogabili i  limiti  di  distanze  previsti
    dagli  strumenti  Urbanistici  vigenti;  e'  possibile,   invece,
    superare di 3,10 mt  l'altezza  max  consentita  dagli  strumenti
    urbanistici vigenti nonche' la modifica delle sagome ed una  loro
    diversa  distribuzione  nell'ambito  del  lotto  di   pertinenza;
    l'inizio  dei  lavori  di  ricostruzione  e'   subordinato   alla
    dimostrazione     dell'avvenuta     demolizione     dell'edificio
    esistente.". Art. 13 "Modifiche all'art. 5 comma 1-ter della L.R.
    7 agosto 2009, n. 25. 1. Il comma 1-ter dell'art. 5 della L.R.  7
    agosto 2009, n. 25 e' cosi' modificato: "1-ter. Il  mutamento  di
    destinazione d'uso di immobili legittimamente  edificati  e/o  in
    costruzione in forza di titolo abilitativo in corso di validita',
    connesso o meno alla realizzazione di  opere  edilizie,  che  non
    comporti realizzazione di nuovi  volumi  e  superfici  utili,  e'
    ammesso quando: a) modifica la destinazione tra i  seguenti  usi:
    residenziale, turistico-alberghiera se  non  soggette  a  vincolo
    derivante da finanziamento  pubblico,  direzionale,  commerciale,
    artigianale, sportivo-ricreativa, educativo-culturali,  sanitaria
    e socio sanitaria, ricettiva e di servizi  nella  misura  massima
    del 50% delle superfici utili lorde esistenti o in costruzione in
    forza di titolo abilitativo in corso di  validita'.  E'  ammesso,
    altresi', il mutamento della  destinazione  d'uso  fino  al  100%
    delle  superfici  utili  lorde,   esistenti   o   in   corso   di
    realizzazione,   da   residenziale   a    turistico-alberghiera."
    (sottolineatura  aggiunta).  Il  testo   precedente   era   cosi'
    formulato: "1-ter. Il mutamento di destinazione d'uso di immobili
    legittimamente edificati, connesso o meno alla  realizzazione  di
    opere edilizie, che non comporti realizzazione di nuovi volumi  e
    superfici utili, e' ammesso quando: a) modifica  la  destinazione
    trai seguenti usi:  residenziale,  turistico-alberghiera  se  non
    soggette  a  vincolo   derivante   da   finanziamento   pubblico,
    direzionale,   commerciale,   artigianale,   sportivo-ricreativa,
    educativo-culturali, sanitaria e socio sanitaria, ricettiva e  di
    servizi, nella misura massima del 50% delle superfici utili lorde
    esistenti; b) restino assicurate le  quantita'  minime  di  spazi
    pubblici riservate alle attivita' collettive a verde pubblico e a
    parcheggi previste per la nuova destinazione dall'art.  41-sexies
    della legge n. 1150/1942 dal decreto ministeriale 1444/68 e dalla
    legge regionale n. 19/1999 s.m.i. e dallo  strumento  urbanistico
    vigente; c) venga assicurato il rispetto delle vigenti norme  per
    le  costruzioni  in  zone  sismiche  e  per   la   certificazione
    energetica  degli  edifici,  non  risulti  in  contrasto  con  il
    Regolamento condominiale ed i relativi progetti esecutivi vengano
    realizzati in soluzione unitaria con l'edificio  interessato,  in
    modo  da  garantire  la  coerenza  architettonica,  formale,   di
    finiture e di assetto unitario del complesso edilizio in cui sono
    compresi."  (sottolineatura  aggiunta).  Art.  14  ...;  Art.  15
    "Modifica all'art. 10 della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 - Validita'
    temporale. 1. Il comma 1 dell'art. 10 della L.R. 7  agosto  2009,
    n. 25 e' cosi' modificato: "1.  La  presente  disciplina  ha  una
    validita' temporale fino al 31  dicembre  2016."  (sottolineatura
    aggiunta). Il  testo  precedente  era  cosi'  formulato:  "1.  La
    presente  disciplina  ha  una  validita'  temporale  fino  al  31
    dicembre 2014.».